Il tema di questi documenti è quello dello STALKING. Io li ho utilizzati per formulare una domanda ed un testo per l'incontro che la mia scuola ha organizzato con Lucia Annibali. Spero vi siano utili! (File Word)
CCV
Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica.
Articolo 33 – Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a
compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la
coercizione o le minacce.
Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e
ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere
per la propria incolumità.
Articolo 35 – Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi
commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo
stupro
1 Le
Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente
i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a
atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto
su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b
altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c
il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non
consensuali con un terzo.
2 Il
consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della
volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e
del contesto.
3 Le
Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le
disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex
o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.
Articolo 37 – Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un
adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente
con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato
diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre
matrimonio.
Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili
Le
Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire
penalmente i
seguenti atti intenzionali:
a l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi
altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali,
delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi
atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza
i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.
Articolo
39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata
Le
Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire
penalmente i
seguenti atti intenzionali:
a
praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
b
praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di
interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo
preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.
Articolo
40 – Molestie sessuali
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi
forma di comportamento indesiderato, verbale,
non verbale o fisico, di natura sessuale, con
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di
una persona, segnatamente quando tale
comportamento crea un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia
sottoposto a sanzioni penali o ad altre
sanzioni legali.
Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile
dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”
1 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a
seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo
di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la
religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere
addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in
particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o
costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un
comportamento appropriato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato
istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per
questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti
commessi.
Articolo 46 – Circostanze aggravanti
Le Parti adottano le misure legislative e di
ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché
non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle
disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come
circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione:
a
il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come
riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente
della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
b
il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c
il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
d
il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e
il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
f
il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema
gravità; 17
g
il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;
h
il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i
l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga
Articolo 51 – Valutazione e gestione dei
rischi
1 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il
rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione
dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se
necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
2 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1
prenda in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e dell’applicazione
delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o
abbia accesso ad armi da fuoco.
Articolo
52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano
riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in
situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o
della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli
l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di
impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente
articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in
pericolo.
Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di
protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di
protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative e
di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di
protezione di cui al paragrafo 1 siano:
– concesse per una protezione immediata e
senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
– emesse per un periodo specificato o fino
alla loro modifica o revoca;
– ove necessario, decise ex parte con effetto
immediato;
– disponibili indipendentemente, o
contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
– possano essere introdotte nei procedimenti
giudiziari successivi.
3 Le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di
ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di
sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e
dissuasive.
Articolo 54 – Indagini e prove
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o
penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della
vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
Articolo 55 – Procedimenti d’ufficio e ex
parte
1 Le Parti si accertano che le indagini e i
procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37,
38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una 19 segnalazione o da una denuncia da parte
della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro
territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse
ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia.
2 Le Parti adottano le misure legislative e
di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste
dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e
non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza
domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel
corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 56 – Misure di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime,
compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle
indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
a
garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal
rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
b
garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e
la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l’autore del reato
dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
c
informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e
dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di
accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del
loro ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio;
d
offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto
nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e
presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite
un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in
considerazione;
e
fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e
interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
f garantendo che possano essere adottate delle
misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
g assicurando, ove possibile, che siano
evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all’interno dei
tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
h fornendo alle vittime, quando sono parti del
processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e
competenti;
i
consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal
diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza
del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di
comunicazione adeguate, se sono disponibili.
2 Un
bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza
domestica,
deve, se necessario, usufruire di misure di
protezione specifiche, che prendano in
considerazione il suo interesse superiore.
Stalking – da
AltalexPedia, Manuela Rinaldi
1. Quadro normativo di riferimento
Nel 2008 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il disegno di legge recante “Misure contro gli atti persecutori”.
Successivamente, è stato approvato il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori) con cui è stato istituito il
reato di stalking (atti persecutori), mediante l’inserimento dell’articolo 612
bis del codice penale. Tale decreto legge è stato, poi, convertito, con
modificazioni, nella legge del 23 aprile 2009, n. 38.
Nel titolo XII – delitti contro la persona –
del codice penale, nella sezione III – dei delitti contro la libertà morale - è
dunque stato introdotto l’articolo 612 bis il quale prevede che “Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque
mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio
psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza
personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera
rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione da sei mesi a quattro anni“.
Secondo la sentenza della Corte di Appello di
Milano, sez. V penale, del 14 dicembre 2011, depositata in data 13 gennaio
2012, il delitto di atti persecutori (o stalking), previsto dall'art. 612 bis
c. p., deve essere qualificato come fattispecie causale, caratterizzata da
condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad
integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento
da parte del giudice.
In particolare, l'evento consistente nel
"fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di
persona [...] legata [all'agente] da relazione affettiva" dovrà essere
desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro
idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo incombente;
mentre l'evento alternativo consistente nel "grave stato di ansia o di
paura" andrà identificato in una condizione emotiva spiacevole,
accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei
poteri di controllo volontario e razionale, che deve essere grave e non
passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in precise
sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica.
Il reato di stalking infatti è caratterizzato
da una condotta tipica costituita dalla reiterazione delle minacce o delle
molestie posta in essere dallo stalker.
Il legislatore ha voluto tutelare il bene
giuridico della incolumità individuale nella ipotesi in cui tali minacce
provochino la messa in pericolo della integrità psico – fisica del soggetto
offeso.
Non è necessario che si verifichi un danno
alla salute sotto il profilo del c.d. danno biologico, bensì è sufficiente che
si verifichi una alterazione del normale equilibrio psichico – fisico della
persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia conclamata.
2. L’elemento oggettivo
La norma incrimina la condotta di chi
“minaccia o molesta taluno con condotte reiterate”; pertanto per espressa
previsione normativa la reiterazione delle condotte poste in essere dallo
stalker costituisce un requisito essenziale della fattispecie in oggetto.
3. L’elemento soggettivo
Per quanto concerne il dolo, esso è generico,
consistente nella volontà e coscienza di porre in essere (attuare volontariamente)
ogni singolo atto e la condotta risultante dall’insieme di tutti i
comportamenti.
Ciò significa, in pratica, volontà di
sottoporre abitualmente la vittima ad una condotta offensiva.
Non occorre un particolare animus e nemmeno
che entri nell’orizzonte di volizione del soggetto agente uno degli eventi
descritti dalla norma, come, ad esempio, il grave e perdurante stato di ansia,
oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana.
4. Le tipologie di “stalker”
Gli “attori principali” del reato di stalking
sono il persecutore o molestatore assillante e la vittima.
Si stabilisce tra questi due soggetti una
“forzata” relazione.
Il soggetto agente, ovvero il c.d. stalker, o
molestatore assillante è colui che mette in atto quell’insieme di condotte
(atti persecutori) consistenti, a mero titolo esemplificativo, nel seguire la
vittima, appostarsi nei luoghi frequentati dalla stessa, ecc.
Per lo stalker la vittima non è più un
soggetto ma un “oggetto” su cui rivestire la propria attenzione.
“Studiando” i vari profili psicologici dei
vari stalker si sono individuate 5 differenti tipologie, ovvero:
-
risentito: è una tipologia di stalker presente nella letteratura che spesso è
un ex partner che vuole “vendicarsi” dopo la fine del rapporto con la “vittima”;
spinto da risentimento per la relazione finita male il “risentito” ha quale
scopo quello di ledere sia l’immagine della persona mediante, ad esempio, la
pubblicazione (anche su web) di immagini osé, foto, ecc. facendo, magari,
circolare le stesse nell’ambiente di lavoro della vittima, sia la persona
stessa (magari aspettandola fuori casa) e sia mediante il danneggiamento di
cose di sua proprietà (ad esempio rigandole la macchina);
-
bisognoso di affetto: questo stalker agisce, normalmente, nell’ambito dei
rapporti professionali stretti, come ad esempio quello tra il medico e il
paziente. In tali ipotesi lo stalker “fraintende” ciò che la vittima offre
quale aiuto come un segno di un interesse particolare nei propri confronti;
-
corteggiatore incompetente: lo stalker manifesta una condotta basata su di una
scarsa abilità relazionale; tutto ciò viene tradotto in alcuni comportamenti
opprimenti ed invadenti; gli atti persecutori di questo stalker sono,
solitamente, di breve durata;
-
respinto: è lo stalker ex partner che manifesta comportamenti e atteggiamenti
persecutori in relazione ad un rifiuto della vittima;
-
predatore: è quello stalker che ha quale scopo quello di avere rapporti
sessuali con la vittima, pedinata, inseguita e spaventata. Proprio questo stato
di ansia e paura della vittima ingenera nello stalker uno stato di eccitazione
in quanto prova un senso di potere, pianificando la caccia alla preda.
5. La procedibilità
Il reato previsto dall’art. 612 bis del
codice penale viene punito a querela della persona offesa, con termine per la
proposizione della querela di 6 mesi.
Può,
tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di
un minore di età oppure di una persona con disabilità (L. n. 104/1992) nonché
quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi
d’ufficio.
E’, altresì, procedibile d’ufficio quando il
soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del
D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, secondo cui fino a quando non
viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di
esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al
questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta avanzata viene, quindi,
trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le
informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei
fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
Lo invita, quindi, a tenere una condotta
conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale
viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.
Per quanto concerne la decorrenza del termine
per la proposizione della querela, trattandosi di reato abituale, nel quale non
coincidono momento di consumazione e di perfezione del reato, il termine non
scadrà prima di sei mesi dopo l’ultimo della serie di atti che integrano la
condotta (stessa cosa vale per la prescrizione).
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